Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo (M.O.G.)
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/01
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
Estratto della prima emissione – Anno 2022



Parte Generale
Secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, del Decreto (e secondo le menzionate Linee Guida), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:
I) Individuazione delle Attività Aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi.
L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l’analisi della complessiva attività svolta da ASSICURATORE FACILE S.r.l. e l’individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto.
Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di ASSICURATORE FACILE S.r.l., quanto sulle attività dalla stessa svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, deve essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo costantemente aggiornata.
ASSICURATORE FACILE S.r.l., con il supporto dell’Organismo di Vigilanza provvederà pertanto a revisionare e integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell’assetto societario di ASSICURATORE FACILE S.r.l., o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui ASSICURATORE FACILE S.r.l. svolge la propria attività d’impresa.
II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente nelle individuate aree di rischio.
A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate le specifiche misure definite (anche con rinvio a procedure interne espressamente precisate) in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.
In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all’Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.
Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell’azienda e dell’Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre all’Amministratore Unico i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.
III) Designazione dell’Organismo di Vigilanza.
Terza finalità della Parte Generale è l’individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:
- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all’attività di valutazione costante e continuativa dell’adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta all’Amministratore Unico di tutte le modifiche necessarie.
L’Organismo di Vigilanza è monocratico o collegiale, interno a ASSICURATORE FACILE S.r.l., ma del tutto autonomo e indipendente, come meglio precisato al punto 4 del presente Modello.